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Triestina, tre giornate di squalifica per Clotet e Krollis

Adesso che sono tornati “amici” si terranno per un bel po’ compagnia in tribuna. Salteranno nell’ordine le sfide contro Feralpisalò, Renate e Padova. Tre sono infatti le giornate di squalifica affibiate dal Giudice Sportivo della Lega Pro sia a Pep Clotet che a Raimonds Krollis, il primo per la s...
 |  Redazione sport  |  Serie C

Adesso che sono tornati “amici” si terranno per un bel po’ compagnia in tribuna. Salteranno nell’ordine le sfide contro Feralpisalò, Renate e Padova. Tre sono infatti le giornate di squalifica affibiate dal Giudice Sportivo della Lega Pro sia a Pep Clotet che a Raimonds Krollis, il primo per la strattonata all’attaccante e il secondo per il cartellino rosso ricevuto. Curiosità: secondo il comunicato però Clotet ha preso per la maglietta Krollis (al 33’) prima che quest’ultimo venga espulso (34’). Se insomma qualcuno ha qualche dubbio sulle capacità tecniche del mister, non lo si può discutere però come ...veggente. Oltre alle due squalifiche è arrivata anche la consueta multa per i cori dei tifosi alabardati in ricordo della morte di Stefano Furlan.

Questo il materiale riguardante la Triestina.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CLOTET RUIZ JOSEP (TRIESTINA) per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, offensiva ed 59/216 ingiuriosa nei confronti di un proprio calciatore, in quanto, a seguito della sua espulsione, mentre quest’ultimo giungeva in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, lasciava l’area tecnica e lo raggiungeva prendendolo per la maglietta all’altezza del torace e strattonandolo con vigoria per varie volte (cinque/sei), senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta (perpetrata nel recinto di gioco in presenza del pubblico) e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore (r. proc. fed., r. c.c.).

KROLLIS RAIMONDS (TRIESTINA) per avere, al 34°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco ma non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno all’altezza della nuca. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente Arbitrale n. 2).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 28° minuto e al 72° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le circostanze, per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

Parole chiave: Trieste