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Dilettanti, mano pesante del Giudice Sportivo: due punti in meno per il S. Andrea e tre anni di squalifica per "Bobo" Zagaria"

Domenica 13 ottobre in via Locchi di fronte per il campionato di Prima categoria il S. Andrea San Vito e il Torre. La gara finisce 4-3 per gli ospiti con i padroni di casa che si sono lamentati dell’arbitraggio. Un po’ di maretta a fine gara e il fischietto sul proprio referto ha riportato eventual…
 |  Redazione sport  |  Calcio
Una fase della stessa gara S. Andrea-Torre con l'arbitro in questione

Domenica 13 ottobre in via Locchi di fronte per il campionato di Prima categoria il S. Andrea San Vito e il Torre. La gara finisce 4-3 per gli ospiti con i padroni di casa che si sono lamentati dell’arbitraggio. Un po’ di maretta a fine gara e il fischietto sul proprio referto ha riportato eventuali fatti accaduti in quei frangenti. A farne le spese la società di casa a cui sono stati tolti due punti in classifica e il vice allenatore di casa Zagaria che è stato squalificato per tre anni reo di aver colpito lo stesso arbitro in varie circostanze. Chi conosce Sebastiano “Bobo” Zagaria fa una grande difficoltà a credere a quanto scritto dallo stesso direttore di gara in quanto nella sua vita pallonara è sempre stato apprezzato per la sua correttezza, prima da attaccante con il fiuto del gol e poi da dirigente. Nei prossimi giorni il S. Andrea San Vito e lo stesso Zagaria decideranno come muoversi, se dunque presentare o meno ricorso ed eventualmente altre azioni legali.

Questo il comunicato della Figc sull’accaduto.

- accertato sulla scorta di un tanto che:

➢ al termine della gara, il sig. ZAGARIA Sebastiano, Dirigente della società Sant’Andrea S.Vito, avvicinato il Direttore di gara, protestava avverso una sua decisione proferendo altresì all’indirizzo di quest’ultimo una espressione ingiuriosa;

➢ notificato il provvedimento disciplinare dell’espulsione, il Sig. ZAGARIA Sebastiano spingeva volontariamente con entrambe le mani sul petto il Direttore di gara facendogli perdere l'equilibrio e facendolo arretrare di qualche passo, pur senza provocarne la caduta;

➢ In tale occasione, i calciatori della Società Sant’Andrea S. Vito intervenivano trattenendo il sig. ZAGARIA il quale, divincolandosi, colpiva volontariamente il piede destro – ed in particolare le dita – dell’arbitro con un pestone, procurando allo stesso dolore; nell’abbandonare il terreno di gioco accompagnato dai calciatori della sua squadra, il sig. ZAGARIA proferiva all’indirizzo dell’arbitro una espressione minacciosa;

➢ Successivamente, a circa due minuti dagli episodi sopra riportati, mentre il direttore di gara stava impegnando il gradone posto all’ingresso degli spogliatoi, veniva colpito con un calcio da tergo, sul polpaccio, sferrato dal sig. ZAGARIA Sebastiano che comportava la perdita di equilibrio - ma non la caduta - dell’arbitro provocandogli, altresì, un dolore acuto;

➢ Rientrato nello spogliatoio, l’arbitro veniva nuovamente raggiunto dal Sig. ZAGARIA Sebastiano il quale, nel tentativo di entrare nel predetto spogliatoio, veniva allontanato su richiesta del Direttore di gara dal Sig. DE SANTIS Manuel, dirigente della società Sant’Andrea S.Vito; nell’allontanarsi, il sig. ZAGARIA Sebastiano proferiva una ulteriore espressione minacciosa all’indirizzo del Direttore di gara;

➢ in un secondo momento l’arbitro si recava - in ragione delle conseguenze del calcio subito al rientro negli spogliatoi - presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Palmanova ove, a seguito degli opportuni accertamenti medici, venivano attestati 4 (quattro) di prognosi come da certificato medico prodotto unitamente al referto di gara; -

Considerato che gli eventi sopra riportati integrano la fattispecie di cui all'art. 35 CGS anche in ragione della certificazione medica attestante l'esistenza di lesioni personali in danno al direttore di gara; - considerata altresì, la responsabilità oggettiva della Società ospitante e tenuto conto delle aggravanti e delle attenuanti applicabili al caso di specie; - ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 8, 10, 13, 14, 35 del C.G.S. P.Q.M.

  • commina a carico della Società SANT’ANDREA SAN VITO la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione ai sensi dell'art. 35 co. V – bis CGS;
  • sanziona il dirigente sig. ZAGARIA Sebastiano, dirigente della Società SANT’ANDREA SAN VITO, con l’inibizione sino al giorno 30.06.2027.
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