Triestina, rigettato il ricorso per i 13 punti di penalizzazione
In pochi si illudevano che il ricorso della Triestina andasse a buon fine. Era quello riguardante i 13 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato. Ed infatti nella riunione odierna del Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso è stato rigettato. Restano dunque quei punti di penali…
| Redazione sport | Serie C
In pochi si illudevano che il ricorso della Triestina andasse a buon fine. Era quello riguardante i 13 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato. Ed infatti nella riunione odierna del Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso è stato rigettato. Restano dunque quei punti di penalizzazione.
E' stata una giornataccia, quella odierna, anche per le altre società che avevano presentato altri ricorsi: tutti respinti. Lacrime dunque anche per Tivoli, Real Putignano e Celle Verrazze.
Questo il comunicato ufficiale per il caso alaardato.
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2025, presentato, in data 27 novembre 2025, dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 20 ottobre 2025 (Registro procedimenti n. 0030/CFA/2025- 2026) e, quanto alle motivazioni, il 29 ottobre 2025 (Decisione/0039/CFA-2025-2026), con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale
Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0052/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 16 settembre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 19 settembre 2025, con la quale è stata irrogata, a carico della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 13 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con ilmezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2026.
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